amministrazione trasparente ai sensi d.lgs. 33/2013

PUBBLICAZIONE NON OBBLIGATORIA PER GLI ENTI EX ART. 2BIS C.3 D.LGS. 33/2013 come indicato anche dalla Determinazione ANAC 1134 del giorno 8 novembre 2017.
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PUBBLICAZIONE NON OBBLIGATORIA PER GLI ENTI EX ART. 2BIS C.3 D.LGS. 33/20132013 come indicato anche dalla Determinazione ANAC 1134 del giorno 8 novembre 2017.
PUBBLICAZIONE NON OBBLIGATORIA PER GLI ENTI EX ART. 2BIS C.3 D.LGS. 33/20132013 come indicato anche dalla Determinazione ANAC 1134 del giorno 8 novembre 2017.
LA COOPERATIVA NON È SOGGETTO PREPOSTO ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
LA COOPERATIVA NON È SOGGETTO CHE APPLICA IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
LA COOPERATIVA NON HA EROGATO SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE RICADONO NEI PRESUPPOSTI NORMATIVI PER ESEGUIRNE LA PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE NON OBBLIGATORIA PER GLI ENTI EX ART. 2BIS C.3 D.LGS. 33/2013 come indicato anche dalla Determinazione ANAC 1134 del giorno 8 novembre 2017.
  • Carta dei servizi e standard di qualità
  • Class action:
    LA COOPERATIVA NON ESEGUE ATTIVITÀ CHE RICADE NEL PRESENTE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE IN QUANTO NON E’ CONCESSIONARIA DI SERVIZI PUBBLICI
  • Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle): LA COOPERATIVA NON ESEGUE ATTIVITÀ CHE RICADE NEL PRESENTE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE IN QUANTO NON E’ CONCESSIONARIA DI SERVIZI PUBBLICI
  • Liste di attesa: LA COOPERATIVA NON EROGA PRESTAZIONI PER CONTO DEL SSN
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LA COOPERATIVA NON ESEGUE ATTIVITÀ CHE RICADONO NEL PRESENTE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE
LA COOPERATIVA NON ESEGUE ATTIVITÀ CHE RICADONO NEL PRESENTE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE NON OBBLIGATORIA PER GLI ENTI EX ART. 2BIS C.3 D.LGS. 33/2013

L’art. 5 del D.lgs. n. 33/2013 prevede il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati la cui pubblicazione non sia stata effettuata, o dati ulteriori rispetto a quelli pubblicati. In qualità di soggetto indicato al comma 3 dell’art. 2 bis del decreto trasparenza, tale accesso si applica nei confronti della Cooperativa limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea ed è, comunque, soggetto ai limiti ed esclusioni indicati agli artt. 5, 5-bis e 5-ter del D. Lgs. 33/2013.
Accesso civico semplice
Le richieste di accesso civico semplice riguardano l’accesso a dati, documenti o informazioni soggetti ad obbligo di pubblicazione, come sopra richiamati. In tal senso, la Cooperativa si attiene a quanto definito dall’ANAC con delibera n. 1134/2017 (e relativo allegato).

Accesso civico generalizzato

Le richieste di accesso civico generalizzato riguardano l’accesso a dati, documenti o informazioni ulteriori rispetto a quelli già pubblicati, tuttavia sempre limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea.
Le richieste di accesso civico semplice e generalizzato possono essere presentate via mail con destinatario la Presidente della Cooperativa, ai seguenti recapiti:

• email ordinaria: [email protected]
• tramite raccomandata a/r all’indirizzo della Cooperativa: Via San Bernardino 77 – 24125 Bergamo
• oppure consegnate di persona all’ufficio Segreteria dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 mediante compilazione del modulo, reso disponibile al seguente link: Modulo per accesso civico semplice e generalizzato scaricabile

Il modulo deve essere compilato con l’indicazione precisa dei dati non pubblicati ai sensi della normativa in materia di trasparenza a cui si richiede l’accesso, ovvero dei dati ulteriori rispetto a quelli soggetti ad obbligo di pubblicazione a cui si richiede di accedere. È necessario precisare in modo dettagliato e chiaro le tipologie di dati e informazioni richieste ovvero, in caso di atti e documenti, la tipologia degli atti, gli estremi e le date di riferimento e quanto altro utile per individuare quanto viene richiesto. Il modulo compilato deve essere sottoscritto con firma autografa, scannerizzato e deve essere allegata copia documento di identità.
La Cooperativa, entro trenta giorni dalla richiesta– ove ne sussista il presupposto giuridico – pubblica sul sito web istituzionale il documento, l’informazione o il dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica a quest’ultimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati, nel rispetto della normativa vigente, la Cooperativa indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Nel caso di ritardi, omissioni o assenza di risposte, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo nella figura della segreteria, utilizzando i medesimi recapiti oltre alla mail [email protected].
Per quanto riguarda la procedura di accesso civico generalizzato, la Cooperativa si attiene alle disposizioni indicate nello stesso art. 5 ed a quelle delle Linee guida ANAC FOIA (delibera 1309 /2016).

Registro degli accessi

Elenco delle richieste di accesso: non sono pervenute richieste di accesso civico semplice e generalizzato.


PUBBLICAZIONE NON OBBLIGATORIA PER GLI ENTI EX ART. 2BIS C.3 D.LGS. 33/2013 COME INDICATO ANCHE DALLA DETERMINAZIONE ANAC 1134 DEL GIORNO 8 NOVEMBRE 2017.
PUBBLICAZIONE NON OBBLIGATORIA PER GLI ENTI EX ART. 2BIS C.3 D.LGS. 33/2013 COME INDICATO ANCHE DALLA DETERMINAZIONE ANAC 1134 DEL GIORNO 8 NOVEMBRE 2017.
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